L’annullabilità

L’annullabilità è una forma di invalidità del contratto meno grave rispetto a la nullità. L’annullabilità è una sanzione che l’ordinamento applica al contratto che presenta un’anomalia all’atto della sua formazione, ad esempio perché la parte contraente è legalmente incapace (minore età, interdetto, inabilitato) o in stato di incapacità naturale o manifesta una volontà viziata.

La nota differenziante più importante dell’annullabilità rispetto alla nullità sta nel fatto che il contratto nullo non produce effetti fin dal momento in cui è stato concluso, il contratto annullabile produce subito i suoi effetti ma in modo precario, provvisorio del senso che questi effetti sono destinati a venir meno ex tunc qualora venga proposta ed accolta l’azione di annullamento.

L’annullabilità diversamente dalla nullità non opera di diritto ed inoltre di regola l’azione di annullamento del contratto può essere esercitata solo dai soggetti nel cui interesse la legge stabilisce l’invalidità (tali soggetti sono la parte che ha contratto ad esempio in stato di incapacità o quella di cui consenso e stato viziato da errore, dolo o violenza). L’unica eccezione a questa regola generale è rappresentata per l’azione di annullamento del contratto stipulato dal condannato a pena detentiva in stato di interdizione legale, tale annullabilità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.

L’annullabilità è una forma di invalidità che tutela, di regola, un interesse particolare nel senso che tutela l’interesse della parte che si trova in una posizione menomata a causa delle sue condizioni o della sua situazione individuale e gli permette dunque di decidere circa il mantenimento o meno dell’affare.

Il contratto annullabile diviene definitivamente efficace a seguito della prescrizione dell’azione di annullamento (5 anni) o a seguito della convalida.

Le cause di annullabilità del contratto

Le cause di annullabilità:

a) Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare

b) Il contratto è annullabile se il consenso fu stato per errore quando questo è essenziale e riconoscibile dall’altro contraente

c) Il contratto è annullabile se il consenso fu estorto con violenza, anche se esercitata da un terzo

d) Il contratto è annullabile se il consenso fu carpito con dolo, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il suo consenso.

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