La responsabilità del professionista

Essa è disciplinata dal codice con riguardo al cd. lavoro autonomo ossia riguardo a quel tipo di prestazione, definita di opera, che presuppone l’esistenza di un contratto. Richiama il dovere di diligenza, che non è quella del buon padre di famiglia ma dell’accorto professionista. Lo stesso codice civile ha riservato un particolare favor nel senso che, quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.

Esemplare è il caso del medico dipendente da una struttura ospedaliera. E’ stata superata da recenti indirizzi giurisprudenziali la vecchia tesi che riteneva che il medico dipendente fosse solo onerato di quel dovere generico del neminem laedere che incombe su ogni soggetto non legato da un particolare rapporto, in favore della tesi che vede il medico anch’esso contrattualmente obbligato accanto alla struttura sanitaria. La verità è che in tal caso non è tanto rilevante la conclusione di un contratto tra medico e paziente, quanto l’affidamento riposto nella esecuzione di una prestazione medica che deve svolgersi in conformità delle regole e dei criteri che governano in generale l’esercizio di quella prestazione, a prescindere dalla formale assunzione di una obbligazione tramite contratto.

La responsabilità dei soggetti finanziari

L’investimento nei cd. strumenti finanziari ormai si sottrae alla regole di diritto comune per essere sottoposto ad un particolare regime, quello del d.lgs. 58/1998.

In primo piano ovviamente è la tutela degli investitori. Una prima forma di tutela riguarda i soggetti che sono chiamati ad esercitare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi di investimento (imprese di investimento e banche) oppure a gestire il risparmio collettivo (società di gestione del risparmio). Su questi soggetti sono operanti controlli da parte di pubbliche autorità, quali Banca d’Italia e Consob.

Regole di comportamento hanno riguardo ai rapporti con i clienti. Recano doveri di diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati.

Seguono regole di responsabilità che ad es. regolano i soggetti abilitati a tali servizi a fornire la prova di aver agito con la diligenza richiesta. Questo significa sovvertimento dei principi secondo cui, trattandosi di obbligazione di mezzi, è il creditore danneggiato a dover dimostrare la negligenza dell’obbligato.

Si potrebbe osservare che la tutela degli investitori va oltre il modello di responsabilità da contratto.

Questa responsabilità sfugge ad una precisa catalogazione tra contratto e torto. Se nei riguardi dei soggetti pubblici controllori il risparmiatore danneggiato ha titolo per agire non per inadempimento da obblighi specifici ma più genericamente per lesione del dovere di protezione e scavalcando così la giurisdizione del giudice amministrativo, nei riguardi del soggetto abilitato, cui si rimproverano negligenze ed omissioni, soccorrerà la normale azione contrattuale per danni.

La responsabilità invece verso soggetti terzi ha natura extracontrattuale, a nulla rilevando che la condotta lesiva sia stata posta in essere in esecuzione di un contratto, il che dimostra che anche a carico delle parti di un contratto possono sussistere doveri di neminem laedere nei confronti dei terzi.

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