La nullità è la più grave forma di invalidità negoziale. Esprime una valutazione negativa del contratto: per la mancanza o impossibilità originaria di un elemento costitutivo o requisito legale di efficacia; o per la sua dannosità sociale e quindi la sua illiceità.

La nullità comporta la definitiva inidoneità dell’atto a produrre i suoi effetti . Pertanto, il contratto nullo è inefficace fin dal momento in cui è stato concluso. La nullità opera di diritto e può essere accertata giudizialmente in ogni tempo.

Il contratto nullo non può essere convalidato, ma è soggetto a conversione in altro contratto valido, idoneo a realizzare uno scopo equivalente.

La nullità si distingue in totale o parziale.

a) La nullità totale: investe l’intero contratto.

b) La nullità parziale in senso oggettivo: investe una parte del contenuto del contratto;

c) la nullità parziale in senso soggettivo: colpisce singoli rapporti di partecipazione al contratto. Essa è, pertanto, configurabile relativamente aii contratti plurilaterali.

La nullità si distingue ancora in assoluta o relativa.

a) La nullità assoluta può essere fatta valere da tutte le parti e da tutti i terzi interessati.

b) La nullità relativa: può essere fatta valere solo da determinati legittimati.

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