La forma del contratto è il mezzo sociale attraverso il quale le parti manifestano il loro consenso.

Le principali forme per la conclusione del contratto sono:

  • Atto pubblico;
  • Scrittura privata;
  • Forma orale;
  • Comportamento materiale.

Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà della forma, pertanto le parti sono libere di manifestare il loro consenso con qualsiasi mezzo idoneo: quello che importa è che il consenso si sia esternato in un fatto socialmente valutabile come accordo.

In deroga al principio della libertà della forma, vi sono quei contratti per i quali la legge richiede una determinata forma a pena di nullità (ad substantiam): qui la forma è un elemento costitutivo del contratto (art. 1325 n. 4), indicata come forma legale.

I contratti formali si distinguono in:

  • Contratti che devono essere stipulati per atto pubblico (donazione, convenzioni matrimoniali, atto costitutivo delle società per azioni);
  • Contratti che devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata (alienazioni immobiliari; atti dispositivi di diritti reali immobiliari, come proprietà e usufrutto; locazioni immobiliari ultranovennali; contratti di società e associazione che prevedono conferimenti in godimento di beni immobili per oltre nove anni).

La prescrizione della forma quale elemento costitutivo risponde ad una duplice esigenza. Principalmente risponde all’ esigenza della responsabilizzazione del consenso, che si rileva particolarmente in relazione all’onere dell’atto pubblico, per richiamare l’attenzione del dichiarante sull’importanza dell’atto che compie. Altro interesse è quello della certezza dell’atto: una dichiarazione orale è percepita solo dai presenti e la prova di essa e del suo contenuto resta affidata solo alla parola e alla memoria di coloro che l’hanno ascoltata, mentre la scrittura affida la dichiarazione ad un mezzo durevole di conoscenza.

Oltre alla forma richiesta dalla legge ad substantiam, distinguiamo i contratti a prova formale, dove la forma è richiesta ai fini probatori = forma ad probationem. Qui la forma non è elemento costitutivo del contratto, ma un onere richiesto ai fini della prova dell’avvenuta stipulazione dell’atto (es. art. 2556: il contratto di alienazione dell’azienda deve essere provato per iscritto).

ATTO PUBBLICO: Art. 2699 – 2700 – 2701

SCRITTURA PRIVATA: Art. 2702 – 2703 – 2704

FIRMA IN BIANCO: Si ha quando un soggetto firma una dichiarazione incompleta o un foglio in bianco (biancosegno). Pertanto ci si chiede quando possa parlarsi di dichiarazione fatta per iscritto.

Se il riempimento del foglio è autorizzato dal firmatario, la dichiarazione in esso contenuta è direttamente imputabile al firmatario, in quanto questi, apponendo la firma sul foglio, ha espresso la volontà di far proprio il futuro testo.

Se il firmatario non ha autorizzato il riempimento del foglio, o chi l’ha riempito ha ecceduto i limiti dell’autorizzazione ricevuta, non può dirsi che il firmatario abbia voluto far propria la dichiarazione successivamente inserita nel foglio. In base al principio dell’apparenza imputabile, il firmatario potrà dover subire gli effetti della dichiarazione come propria: tale principio trova applicazione anche quando il terzo non ha ricevuto nessun incarico, ma il firmatario, col suo comportamento, ha concorso a creare la situazione di apparenza. Tale principio è inoperante quando l’altra parte sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che il riempimento era avvenuto all’insaputa o contro la volontà del firmatario.

SOTTOSCRIZIONE AL BUIO: sottoscrizione di un testo completo che però il firmatario non ha né scritto né letto.

Un’ipotesi frequente ricorre in tema di condizioni generali di contratto: il firmatario sottoscrive il documento senza curarsi delle clausole in esso contenute, quando al firmatario interessano i punti essenziali del contratto e per il resto si affida a quanto predisposto dalla controparte.

Con la sottoscrizione il firmatario fa proprio l’intero testo, quindi, in base al principio dell’auto responsabilità non potrebbe poi dire di non avere letto il testo o di non averlo compreso. Tale principio cede quando non vi è un affidamento della controparte da tutelare. La controparte può presumere che il firmatario abbia letto per intero il testo, ma può poi sapere che egli non era in grado di leggerlo o di comprenderlo. In questo caso il firmatario non può essere assoggettato al testo solo perché lo ha sottoscritto. Occorre vedere se il testo rispetti i limiti di una normale disciplina del rapporto. Se e limiti sono rispettati, l’ignoranza del firmatario è irrilevante; se si tratta di clausole a sorpresa (non previste e che alterano la posizione del firmatario) sia nell’ipotesi di errore essenziale, che è anche riconosciuto o riconoscibile se il predisponente sa che il firmatario non conosce il testo sottoscritto. In questo caso devono ritenersi annullabili le clausole non concordate che incidono sulla posizione del firmatario.

RIPETIZIONE DEL CONTRATTO: atto con il quale le parti manifestano il loro consenso attuale corrispondente a quella del contratto già concluso. Avviene solitamente quando le parti stipulano un contratto per scrittura privata e prevedono una successiva ripetizione per atto pubblico. Con la ripetizione del contratto le parti rinnovano il consenso già manifestato, pertanto si differenzia da:

  • Contratto preliminare: le parti pongono in essere il rapporto contrattuale finale in adempimento del contratto preliminare.
  • Atto di ricognizione in senso proprio: le parti attestano l’eventuale stipulazione di un contratto.
  • Rinnovazione del documento: operazione materiale di ricostruzione del documento contrattuale.

FORME VOLONTARIE: Art. 1352.

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