Il contratto annullabile può essere sanato mediante la convalida. La convalida è un negozio unilaterale non recettizio mediante il quale la parte legittimata all’azione di annullamento conferma il contratto invalido. A seguito della convalida il contratto non è più annullabile da parte del convalidante.

La convalida può essere espressa o tacita.

La convalida è espressa quando la parte manifesta la volontà di confermare il contratto annullabile mediante una apposita dichiarazione che contiene l’espressa indicazione del contratto e del vizio che ne determina la annullabilità. La volontà di comandare il contratto può essere manifestata con formule diverse e, tra queste, anche con la rinunzia all’azione di annullamento. Una parte della dottrina, anzi, intende la convalida proprio come una rinunzia all’azione o rinunzia al diritto di annullamento. Tuttavia, secondo il Bianca la spiegazione della convalida in termini di rinunzia non appare soddisfacente perché essa non ne coglie il significato principale e positivo quale atto volto a confermare il contratto, cioè a rendere lo ferma e definitivo. Questo convenuto positivo trova riconoscimento della tesi tradizionale che, facendo leva sull’espressione letterale del termine, intende la convalida come atto volto a rendere valido il negozio annullabile. E anche la dottrina più recente si pone sulla stessa direzione.

Occorre tenere presente che la convalida non si sostituisce al contratto convalidato nè integra un elemento di questo, posto che il contratto annullabile è strutturalmente perfetto. Equivoca appare pertanto l’indicazione della convalida quale negozio integrativo; può dirsi piuttosto che la convalida è un negozio accessorio o di secondo grado, che rimuove la precarietà legale del contratto annullabile. Fonte del rapporto di mano il contratto convalidato che, a seguito della dichiarazione di convalida, non è più suscettibile di annullamento.

La convalida non ha effetto se persiste il vizio del consenso o lo stato di incapacità. Secondo la formula normativa il convalidante deve essere in condizione di concludere validamente contratto. In questo senso allora occorre che il convalidante abbia scoperto l’errore o il dolo, o che sia cessata la violenza abbia raggiunto la maggiore età, sia cessato lo stato di interdizione o inabilitazione. In caso contrario la convalida è nulla.

Sostanzialmente la norma richiede, come requisito necessario, che la volontà del convalidante sia integra e consapevole.

Per quanto attiene alla forma della convalida, prevale la tesi secondo la quale il negozio è a forma libera; tuttavia non si tratta di una opinione pacifica infatti una parte, sia pure minoritaria, ritiene che l’atto di convalida debba rivestire la stessa forma necessaria per il contratto da comandare.

La convalida ha effetto per il solo convalidante. Essa non preclude pertanto l’azione di altri legittimati, salvo che questi siano portatori dell’interesse del convalidante.

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