La nullità del testamento rende privo di efficacia giuridica l’atto. Cause di nullità sono la contrarietà:

– a norme imperative

– all’ordine pubblico

– al buon costume..

Anche il motivo illecito è causa di nullità quando la finalità illecita sia stata determinante della volontà testamentaria 626cc.

Cause di nullità della disposizione testamentaria sono:

– l’incapacità di ricevere per testamento

– l’indeterminatezza dei soggetti

– l’indeterminatezza dell’oggetto

– e la condizione di reciprocità(quando due testatori si nominano eredi a vicenda)

causa di nullità formale è la mancanza del rispetto della forma testamentaria, nonché, la congiuntività dei testamenti in un unico atto(es: tra marito e moglie)

Il testamento nullo rende nulli gli acquisti dell’eredità e del legato. L’azione di nullità è imprescrittibile e può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse in quanto vanti diritti successori.

La nullità del testamento travolge anche gli atti di terzi che hanno acquistato diritti dal presunto erede o legatario. Rimangono fermi gli acquisti di buona fede a titolo oneroso.

Il terzo in buona fede deve comunque provarla 534/2c, dimostrando concrete circostanze che giustificavano la posizione successoria dell’erede apparente, comunque un apparenza tale da indurre in errore una persona di media diligenza. La buona fede del terzo deve essere incolpevole, nonché, l’acquisto deve essere a titolo oneroso. Inoltre, il diritto del terzo è opponibile al vero erede in quanto l’acquisto dell’erede apparente e del terzo siano stati trascritti prima della trascrizione del titolo del vero erede o della trascrizione dell’azione di petizione 534/3c.

La tutela della trascrizione si estende anche ai terzi acquirenti a titolo gratuito quando la petizione di eredità è proposta e trascritta dopo 5 anni dalla trascrizione dell’acquisto dell’erede apparente o legatario 2652 n.7

Conferma ed esecuzione volontaria del testamento nullo

La nullità non è suscettibile di sanatoria, salvi gli effetti dell’usucapione. Tuttavia, la nullità della disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi, pur conoscendo dell’invalidità, ha confermato o dato esecuzione volontaria alla disposizione dopo l’apertura della successione 590cc.

Questa caducazione dell’azione di nullità rende il testamento titolo efficace per il beneficiario ma non opponibile agli altri legittimari ad agire per la nullità dell’atto.

La caducazione 590cc non trova applicazione quando sia confermato o eseguito un testamento inesistente, in quanto manca la dichiarazione di volontà imputabile al testatore(testamento falso).

Sul piano teorico la dottrina ha avvertito difficoltà nel spiegare come una disposizione testamentaria nulla possa essere produttiva di effetti, dato che il titolo d’acquisto per l’erede non deriva dalla volontà testamentaria ma deriverebbe di chi ha confermato o dato esecuzione all’atto, avendo perduto il diritto all’azione di nullità. Tuttavia, la conferma rende relativamente efficace il testamento che rimane titolo della successione per il chiamato, il quale può opporre il testamento al confermante ed ai terzi, ma non agli altri legittimati all’azione di invalidità 591cc che potrebbero vantare dei diritti successori.

Cause di annullabilità del testamento sono:

– l’incapacità legale o naturale del testatore (vds. Pag.38)

– le irregolarità formali del testamento (vds. Pag.40/41)

– i vizi della volontà: violenza, dolo ed errore 624cc

L’errore

Consiste nella falsa conoscenza della realtà ed influisce in modo determinante sulla volontà testamentaria, determinandone l’annullabilità 624/1c, nonché, l’errore sul motivo sia di diritto che di fatto 624/2c.

A differenza del contratto, non si ha riguardo alla riconoscibilità dell’errore 1428cc, né all’errore che cade sull’oggetto e sul soggetto del negozio 1429cc.

Nel testamento, ciò che importa è che una falsa conoscenza abbia alterato in modo determinante la volontà testamentaria (es: il testatore nomina unico erede A quando invece gli eredi sono più di uno).

Causa di annullabilità è anche l’erroneo motivo di diritto, per esempio quando il testatore lascia in legato una somma credendo erroneamente di essere debitore verso il legatario.

Causa di annullabilità è anche l’errore ostativo del testatore, cioè l’erronea indicazione del designato, per esempio quando il testatore nomina A indicandolo con altro nome. Tuttavia, la disposizione non è invalida se dal testamento risulta con certezza a quale persona il testatore intendeva riferirsi 625/1c. ed eguale conclusione vale circa l’oggetto della disposizione che intendeva il testatore 625/2c.

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