ART. 1372: Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

MUTUO CONSENSO (o mutuo dissenso) = è l’accordo delle parti sullo scioglimento di un contratto già stipulato e richiede la stessa forma del contratto che viene sciolto. Ha efficacia retroattiva (ex tunc), per cui il contratto si considera come se non fosse mai stato concluso.

Si discute sull’ammissibilità del mutuo dissenso in un contratto ad effetti reali. Per alcuni autori il mutuo dissenso non potrebbe mai avere effetti reali, ma sarebbe sempre necessario un autonomo negozio ad effetti reali con effetti uguali e contrari al precedente. Ad esempio, per togliere effetto ad una vendita si dovrebbe procedere ad una retrovendita. La dottrina prevalente ritiene, invece, ammissibile il mutuo dissenso di un contratto traslativo, con effetti retroattivi.

Il contratto, dal momento in cui è concluso ha forza di legge tra le parti, cioè, le vincola a rispettare l’impegno assunto nel contratto. Le parti non possono sciogliersi dal vincolo contrattuale per volontà unilaterale, bensì solo:

  • Con un nuovo contratto (mutuo consenso)
  • Per cause ammesse dalla legge

La norma esprime il principio della relatività del contratto, in base al quale gli effetti di esso sono limitati alle sole parti, per cui non produce effetto rispetto ai terzi, salvo che nei casi previsti dalla legge.

Gli effetti che il contratto non può, di regola, produrre nei confronti dei terzi sono, però, solo gli effetti diretti, cioè quelli che trovano la loro causa produttiva direttamente nel contratto. Ad esempio, in una compravendita gli effetti diretti sono il trasferimento della proprietà del bene (o di altro diritto) e le obbligazioni che nascono dal contratto. Vi sono, invece, effetti ricollegabili al contratto soltanto indirettamente (effetti riflessi), i quali possono ripercuotersi pure sui terzi; ad esempio, il trasferimento della proprietà di una cosa ha conseguenze riflesse sul soggetto estraneo al contratto di compravendita (terzo) conduttore (inquilino) dell’immobile, avrà di fronte un nuovo locatore.

Il principio di relatività del contratto risponde all’esigenza di rispettare la sfera giuridica altrui, la quale non può essere modificata, né con atti vantaggiosi, né con atti svantaggiosi.

Il contratto a favore di terzi (art. 1411) costituisce un’ipotesi eccezionale di contratto che produce effetti diretti verso i terzi; in ogni caso può produrre solo effetti favorevoli e salva la facoltà di rifiuto del terzo.

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