Il conflitto di interessi è tipicamente presente nell’ipotesi del contratto con se stesso.

Il contratto con se stesso è il contratto nel quale i rappresentante assume la posizione di parte (sostanziale) contrapposta al rappresentato oppure stipula in rappresentanza delle parti contrapposte.

La legge prevede espressamente l’annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso, salve le ipotesi in cui il rappresentante sia stato specificamente autorizzato a concluderlo o in cui il contenuto del contratto sia stato predeterminato in maniera tale da escludere la possibilità del conflitto di interessi.

L’invalidità consegue alla violazione del divieto legale posto a carico del rappresentante, di agire in contrasto con l’interesse del rappresentato. Infatti, il contratto con se stesso denunzia un palese conflitto di interessi che in via presuntiva impedisce al rappresentante, portatore dell’interesse contrapposto a quello del rappresentato, di salvaguardare adeguatamente l’interesse di quest’ultimo. Per cui l’invalidità del contratto trova la sua ragione della tutela delle rappresentato contro il presunto pregiudizio dell’atto. Tale ragione di tutela, pertanto, viene meno quanto lo stesso rappresentato valuta come i desideri per il pericolo di pregiudizio autorizzato il compimento dell’atto. Il pericolo di pregiudizio inoltre viene meno anche nell’ipotesi in cui la predeterminazione del contenuto dell’atto esclude che il rappresentante possa operare a nuove rappresentato.

Secondo alcuni il pericolo di pregiudizio è scongiurato dalla predeterminazione del prezzo di vendita o di acquisto.

Tuttavia, sostiene il Bianca che ad escludere il pericolo di pregiudizio del rappresentato non basta che questi abbia fissato il prezzo di vendita o di acquisto del bere. La fissazione del prezzo da parte del rappresentato deve, infatti, intendersi come un limite minimo per la vendita o come un limite massimo per l’acquisto, fermo restando per il rappresentante l’obbligo di cercare di ottenere il prezzo più vantaggioso possibile.

Il pericolo di pregiudizio, sostiene il Bianca, deve piuttosto escludersi quando si tratta di beni che il rappresentato vende usualmente a condizioni standard e a prezzi fissi.

Secondo la regola generale l’azione di annullamento spetta rappresentato ossia alla parte nel cui interesse l’annullamento è previsto dalla legge e ad essa si accompagna il rimedio del risarcimento del danno (si tratta di responsabilità contrattuale del rappresentante).

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