Cass. civ., sez. II, 18.06.1992, n. 7528

TRASCRIZIONE E CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI – Immobili – Domanda di rivendicazione – Mancata trascrizione – Sentenza di accoglimento – Inopponibilità – Condizioni

Il fatto

Tizio esercita contro Caio un’ azione di rivendica relativamente ad un fondo. Nel corso del processo, Caio aliena il fondo a Sempronio che provvede alla trascrizione del titolo.

Alla fine della vicenda giudiziaria viene riconosciuta illegittima l’occupazione del fondo da parte di Caio, del terreno in questione, condannato, pertanto, al rilascio e alla rifusione, in favore di Tizio, dei danni conseguenti all’occupazione.

Contro tale sentenza, Sempronio propone opposizione di terzo, argomentando che egli aveva, al momento dell’emanazione della sentenza, regolarmente acquistato il terreno e trascritto il suo titolo, mentre Tizio non aveva provveduto alla trascrizione della domanda di rivendica.

Inoltre la sentenza stessa era non solo nulla, perché pronunciata senza la presenza di Caio, unico proprietario e parte necessaria, ma errata in fatto e in diritto perché era prescritto ogni diritto di Tizio a norma dell’art. 2652, n. 6 e n. 7, c.c.

L’opposizione viene respinta e Sempronio ricorre in Cassazione.

Decisione della Cassazione

La Cassazione rigetta il ricorso.

Va, innanzi tutto, ricordato che il principio della preferenza a favore di chi abbia già trascritto e a detrimento di chi non abbia trascritto, o abbia trascritto dopo, non vige nell’ipotesi in cui un medesimo diritto immobiliare reale provenga per un soggetto a non domino e per l’altro a domino.

L’acquirente a non domino, nel caso di specie Sempronio, non avendo acquistato alcun diritto sull’immobile, non si trova, infatti, nelle condizioni volute dall’art. 2644 c.c. per opporre il difetto di trascrizione.

Inoltre, anche se la sentenza di accoglimento di detta domanda non era opponibile all’avente causa (non essendovi alcuna trascrizione al momento dell’acquisto fatto valere), non per questo poteva dirsi consolidato, e reso intangibile, il diritto del medesimo avente causa.

Invero, quando viene proposta l’opposizione di terzo avverso la sentenza che ha già accolto la domanda di rivendicazione contro il “dante causa”, l’opponente – essendo impregiudicata la questione della legittimità sostanziale del suo acquisto in assenza della trascrizione della domanda accolta contro il “dante causa” – deve non solo dimostrare di aver fatto l’acquisto del diritto, ma anche la prevalenza del suo acquisto nei confronti di quello riconosciuto alla parte risultata vittoriosa in sentenza.

Quindi, la mancata trascrizione della domanda di rivendicazione di immobile rende inopponibile la sentenza che l’abbia accolta, nei confronti di chi abbia nel frattempo acquistato il bene rivendicato con atto trascritto, alla condizione che si tratti di acquisto a domino, atteso che, in ipotesi di acquisto a non domino (come in questo caso) -e salva l’eventuale usucapione- la suddetta trascrizione, priva di effetti costitutivi, non può di per sé integrare il titolo del diritto di proprietà.

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