La competenza, come si è visto, è inderogabile. Essa può essere rilevata dal giudice ho eccepita dalle parti in ossequio delle disposizioni normative.

L’incompetenza per territorio può essere fatta valere solo mediante un apposito strumento denominato regolamento di competenza, in passato disciplinato dall’art. 31 legge TAR.

Qualora, invece, si rilevi l’incompetenza funzionale o per materia, la questione di competenza dovrà essere sollevata nelle forme ordinarie avanti il Tribunale, senza possibilità di decisione anticipata.

Più nel dettaglio, ai sensi dell’Art. 15 cpa, valgono le seguenti disposizioni:

  • Il difetto di competenza è rilevato in primo grado anche d’ufficio dal giudice, con ordinanza che indica il giudice competente; a questo punto si aprono vari scenari:
  • se, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo prosegue davanti a questi, altrimenti si estingue;
  • questi, però, non è costretto ad “accettare” la competenza in caso di riassunzione: infatti, può chiedere d’ufficio, fino alla decisione nel merito, con ordinanza, il regolamento di competenza dinanzi al Consiglio di Stato.
  • l’ordinanza con cui il giudice adito dichiara la propria competenza o incompetenza è impugnabile dalle parti nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ovvero di 60 giorni dalla sua pubblicazione, con il regolamento di competenza
  • La sentenza che pronuncia sulla competenza insieme col merito appellabile nei modi ordinari: ciò significa che il giudice può pronunciarsi sulla competenza anche con sentenza, purché ciò avvenga insieme al merito
  • Una disciplina particolare è dettata con riferimento al caso in cui venga proposta un’istanza cautelare: il tribunale adito, se non riconosce la propria competenza, non decide sulla domanda e può, in alternativa
  • rilevare, anche d’ufficio, il difetto di competenza con ordinanza che indica il giudice competente
  • richiedere d’ufficio al Consiglio di Stato, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa competente
  • nei giudizi di impugnazione, invece, il difetto di competenza è rilevato solo se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che ha statuito sulla competenza

Pertanto, in caso di mancata impugnazione, la competenza del primo giudice rimane fissata in modo definitivo. L’accoglimento del motivo di appello determina l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente.

Una disciplina derogatoria è dettata con riferimento all’appello cautelare dove il potere del giudice di rilevare d’ufficio la questione si “riespande”, perché l’ordinamento non accetta che l’incidente cautelare sia stato trattato da un giudice incompetente.

In appello il Consiglio di Stato, si riforma la sentenza che ha pronunciato sulla competenza annulla la medesima con rinvio al giudice di primo grado.

In sostanza, si può dire che ogni giudice, in primo grado, dispone di tre possibilità che variano a seconda dello scenario in cui deve operare:

  1. può dichiarare la propria incompetenza, dovendo però pronunciarsi in positivo sul giudice competente
  2. in caso di riassunzione può non accettare quella decisa da altro giudice, promuovendo un apposito rimedio: il regolamento
  3. nell’ipotesi di istanza cautelare, ritenendosi incompetente, può immediatamente promuovere il regolamento

Per quanto concerne le parti, esse possono:

  • aderire all’indicazione del giudice che si è dichiarato incompetente, riassumendo il giudizio dinanzi a quello dichiarato competente con ordinanza
  • impugnare, mediante la proposizione del regolamento di competenza, le ordinanze pronunciate dal Tar in ordine alla competenza
  • finché la causa non è decisa nel merito in primo grado, eccepire l’incompetenza unicamente con lo strumento del regolamento mediante il quale si chiede al Consiglio di Stato di regolare la competenza.

Non è previsto un automatico effetto sospensivo del giudizio principale come conseguenza della proposizione del regolamento di competenza su istanza di parte, che dunque deve giungere a decisione, anche mediante l’emanazione di una sentenza in forma semplificata.

Se la parte interessata deposita l’istanza di regolamento di competenza presso il Tar, notificata nel termine, il giudice può, ma non necessariamente deve differire la definizione della controversia fino alla decisione del regolamento di competenza.

Con riferimento al REGOLAMENTO DI COMPETENZA ricordiamo che, la disciplina previgente, non prevedeva la possibilità che questo fosse sollevato d’ufficio dal giudice, a differenza dell’attuale Codice che regolamenta detta possibilità.

Il Codice, difatti, dopo aver previsto che il difetto di competenza è rilevato in primo grado anche d’ufficio, e nei giudizi di impugnazione soltanto se è dedotto con uno specifico motivo attraverso il capo della pronuncia impugnata che ha statuito sulla competenza, è intervenuto profondamente in ordine alla disciplina del regolamento di competenza.

Pertanto, ai sensi dell’art. 15 cpa:

  • Ciascuna parte può proporre regolamento di competenza innanzi al Consiglio di Stato, indicando il TAR ritenuto competente fin tanto che la causa non è decisa in primo grado à rispetto alla disciplina precedente ha ampliato il termine per la proposizione del regolamento: prima era di 20 g. dalla costituzione in giudizio
  • Si propone con istanza notificata alle altre parti e depositata entro 15 g. dall’ultima notificazione presso la Segreteria del Consiglio di Stato; una copia è altresì depositata presso il TAR adito
  • Il Consiglio di Stato decide con ordinanza, anche sulle spese, in Camera di Consiglio, secondo i termini del rito cautelare;
  • Della Camera di Consiglio fissata per la decisione sul regolamento è dato avviso almeno 10 g. prima ai difensori delle parti che si siano costituiti avanti il Consiglio di Stato. Fino a 2 g. prima della Camera di Consiglio è ammesso il deposito di memorie e documenti e i difensori che ne facciano richiesta sono sentiti oralmente in Camera di Consiglio;
  • Con un atto depositato presso la Segreteria del TAR entro il termine di 10 g. dalla notificazione dell’istanza, le altre parti possono aderirvi. Se vi è adesione di tutte le parti, la Segreteria ne dà immediato avviso al Consiglio di Stato che con decreto presidenziale dichiara estinto il procedimento incidentale. Il Presidente del TAR ordina la trasmissione del fascicolo al giudice indicato, dandone avviso alle parti costituite;
  • La pronunzia del C.d.S. vincola i TAR. Se viene indicato come competente un TAR diverso da quello adito, il giudizio è riassunto nel termine perentorio di 30 g. dalla comunicazione e notificazione dell’ordinanza che pronunzia sul regolamento ovvero 60 g. dalla sua pubblicazione: in caso contrario il giudizio si estingue.
  • Quando è proposta domanda cautelare, se il TAR non ritiene sussistente la propria competenza non provvede sulla domanda e richiede d’ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando il TAR che reputa competente;
  • Nelle more del procedimento di decisione sul regolamento, il ricorrente può riproporre le istanze cautelari al TAR indicato nell’ordinanza di cui ora si è detto e detto Tribunale decide in ogni caso sulla domanda cautelare;
  • Le pronunzie sull’istanza cautelare rese da giudice dichiarato incompetente, nell’ipotesi ora ricordata, perdono comunque efficacia decorsi 30 g. dalla data di pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza;
  • Le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato competente.
  • L’incompetenza del giudice in caso di misure anteriori alla causa, è rilevabile d’ufficio
  • L’ordinanza cautelare che pronuncia in modo esplicito o implicito sulla competenza è impugnabile, ma non costituiscono decisione implicita sulla competenza: le ordinanze istruttorie o interlocutorie e quelle che disattendono l’istanza cautelare senza riferimento alla questione di competenza
  • Se il Consiglio di Stato rileva la violazione delle norme sulla competenza, sottopone la questione al contraddittorio delle parti e regola d’ufficio la competenza
  • Quando dichiara l’incompetenza del tradito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari che sono state emanate da un giudice diverso da quello indicato dall’ordinanza del giudice che, in primo grado, si era dichiarato incompetente.

Il regolamento di competenza nelle sezioni staccate

Ai sensi dell’art. 32 l. TAR, attualmente confluito nell’art. 47 cpa, se il tribunale è organizzato in sezioni staccate, il ricorso deve essere notificato con l’indicazione della sezione e depositato presso la medesima.

Tuttavia, la decisione del ricorso adottata dal TAR con sede nel capoluogo anziché da parte della sezione staccata o viceversa, non costituisce un motivo di incompetenza perché attiene semplicemente all’ordine dei giudizi nell’ambito di un’unica competenza. La ripartizione della competenza tra sezioni risponde, infatti, a puri criteri di ripartizione del carico di lavoro. La sentenza, quindi, risulterà correttamente pronunciata.

La regola appena enunciata non si applica per le sezione del tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione Trentino Alto Adige dove la ripartizione di competenza è giustificata da criteri differenti.

Ad eccezione di questa ipotesi, le parti che reputino che il ricorso debba essere deciso dal TAR con sede nel capoluogo, e non da quello della sezione staccata, dovranno sollevare la questione con una apposita istanza all’atto della costituzione in giudizio e comunque non oltre 30 gg. successivi alla notificazione del ricorso.

La norma, quindi, impone alle parti che intendano sollevare l’eccezione di costituirsi prima della scadenza del termine fissato, ossia non oltre 30 g dalla scadenza del termine di 60 g dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso.

Il legislatore ha voluto evidentemente limitare il più possibile la questione di competenza per le sezioni staccate.

La decisione sulla questione sollevata avviene da parte del Presidente del tribunale con ordinanza motivata non impugnabile.

Il meccanismo è analogo nel caso in cui si propongano al TAR con sede nel capoluogo ricorsi che si reputano debbano essere decisi dalla sezione staccata. Anche qui la questione sarà decisa dal Presidente del tribunale.

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