Se lo spazio entro cui si colloca l’interesse legittimo è quello rappresentato dai limiti posti normativamente all’esercizio delle potestà amministrative, se i limiti non sono violati tali potestà sono esercitate in modo legittimo, e legittimo è l’eventuale sacrificio degli interessi finali del privato; se però tali limiti risultano violati, le potestà amministrative risultano esercitati in modo illegittimo e dunque non era tollerabile l’eventuale sacrificio. L’interesse legittimo è dunque la pretesa alla legittimità del provvedimento amministrativo, dunque una situazione giuridica soggettiva di vantaggio riconosciuta al privato che ha carattere strumentale in quanto comporta l’eventuale ed indiretta tutela dell’interesse finale.

Non vi è ancora oggi accordo in dottrina sulla definizione dell’interesse legittimo, e soprattutto sull’oggetto e sull’interesse tutelato: in ogni caso deve esistere un rapporto di reciproca corrispondenza tra lesione dell’oggetto e bisogno di tutela: nella teoria che identifica l’oggetto dell’interesse legittimo con la pretesa al corretto esercizio del potere amministrativo, tale rapporto non è poi di piena corrispondenza. Se in dottrina vi sono divergenze sulla definizione dell’interesse legittimo, vi è invece consenso per i poteri che sono propri di tale situazione giuridica soggettiva, e che possono essere esercitati dal titolare a fini di tutela: poteri di partecipazione al procedimento amministrativo, potere di esperire i ricorsi amministrativi, potere di proporre ricorso in sede giurisdizionale. è invece dibattuto il problema del modo di individuazione dell’interesse legittimo, ossia di capire quali tra i tanti interessi che l’esercizio delle potestà amministrative può toccare, assuma tale qualità: innanzitutto si può individuare un interesse legittimo quando vi è una base normativa, ma tale operazione non è sempre agevole.

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