Accanto agli organi di governo dell’ ente locale (ai quali sono affidati i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo) ci sono gli organi di gestione (i dirigenti), ai quali, invece, è affidata la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica (questa si esprime attraverso autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo). I dirigenti, in particolare, adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l’ amministrazione verso l’ esterno, sempre che questi, ovviamente, non siano, dalla legge o dallo statuto, ricompresi tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo.

In ogni caso, è necessario sottolineare che la distinzione tra organi di governo ed organi di gestione non è, in realtà, così netta come potrebbe sembrare; le incertezze sono, innanzitutto, dovute al fatto che le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo vengono, nella prima parte del d.lgs. 267/00, riservate al consiglio, mentre nell’ art. 107 (sempre del d.lgs.) tali funzioni sono riferite al complesso degli organi di governo (come se di esse fossero partecipi anche la giunta ed il sindaco o il presidente della provincia). La confusione è ancora maggiore, poi, se prendiamo in considerazione i rapporti che si instaurano tra gli organo di governo esecutivi (giunta e sindaco o presidente) e gli organi di gestione: non è facile, ad es., distinguere tra il potere di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici (che è riservato al sindaco o al presidente) e il potere di dirigere gli uffici e i servizi (riservato, invece, ai dirigenti); così come non è facile distinguere tra il potere di sovrintendere all’ esecuzione degli atti (che compete al sindaco) e il potere di gestire l’ ente, sul piano finanziario, tecnico e amministrativo (compito riservato al dirigente).

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