L’ autonomia contrattuale dell’ amministrazione si manifesta in modi diversi, tre dei quali sono essenziali:

• la libertà di contrarre (e, quindi, anche di non contrarre, ossia di non concludere il contratto);

• la libertà di scegliere la controparte (ad es., vendo a Tizio, ma non a Caio);

• la libertà di convenire le condizioni contrattuali (ad es., vendo a Tizio per 10, ma pretendo da Caio 100, se vuole comprare).

Su tutti e tre i piani, però, l’ autonomia dell’ amministrazione è limitata, dal momento che, se l’ autorità o il funzionario che per essa agisce fossero liberi di scegliere il contraente, la scelta potrebbe ricadere su di una determinata persona, dando luogo, così, a dei favoritismi inaccettabili (cd. accordi collusivi).

Da quanto detto discendono, pertanto, due fondamentali regole:

• la prima regola sottrae all’ amministrazione e ai suoi agenti la scelta del contraente, affidandola, invece, a dei meccanismi oggettivi (l’ asta pubblica e la licitazione privata);

• la seconda regola prevede, da un lato, che le clausole fondamentali del contratto devono essere determinate prima della stipulazione e a mezzo di un atto diverso dal contratto stesso (ad es., capitolato, disciplinare, etc.) e, dall’ altro, che il contenuto di quest’ atto ulteriore deve essere approvato da un organo diverso da quello competente a scegliere il contraente e a sottoscrivere il contratto (ad es., nell’ ente locale competente ad approvare il contenuto dell’ atto è l’ organo consiliare).

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